Dalle farmacie lucchesi il ricorso contro il ‘payback’: ma il Tar lo dichiara inammissibile

Secondo il tribunale amministrativo il decreto regionale impugnato è solo una conseguenza del decreto ministeriale che recepisce lo sforamento del tetto di spesa annuale per l’acquisto di dispositivi medici

È inammissibile il ricorso delle farmacie lucchesi contro il meccanismo del ‘payback’, ovvero la richiesta di contribuzione al parziale ripiano dello sforamento del tetto di spesa annuale per l’acquisto di dispositivi medici alle aziende fornitrici degli stessi, fra cui le farmacie.

Farmalucca, l’associazione dei proprietari di farmacie e le singole strutture di tutta la provincia hanno presentaro ricorso al Tar contro Regione Toscana e Asl Toscana Nord Ovest per l’annullamento del decreto del direttore – Direzione Sanità, welfare e coesione sociale – che aveva come oggetto l’approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni dal 2015 al 2018.

Per il Tribunale amministrativo regionale, però, il ricorso non è ammissibile. Dalle norme in vigore infatti “emerge in modo palese che l’inclusione delle farmacie lucchesi ricorrenti tra i soggetti fornitori di dispositivi medici del servizio sanitario regionale, e dunque tra le azienda da assoggettare a ripiano, risale al recepimento, da parte del decreto ministeriale del 6 luglio 2002, del conto economco consolidato regionale”.

“I dati contabili nel decreto di certificazione dello scostamento del 6 luglio 2022 – prosegue il Tar – non sono suscettibili di contestazione, non avendo le parti ricorrenti impugnato tale decreto ministeriale”.

“Non vi è dunque – conclude il Tar – in campo alle farmacie lucchesi né in campo al soggetto associativo Farmalucca, un interesse diretto e attuale ad impugnare il decreto meramente consequenziale e ricognitivo adottato dalla Regione Toscana, gravato con l’atto introduttivo della causa decidenda”.

Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, “in considerazione della novità della questione che costituisce oggetto della causa”.

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