“Nessuna riduzione del servizio erogato”: il Tar respinge il ricorso contro l’accorpamento degli istituti comprensivi

Per il tribunale amministrativo manca l'interesse di genitori e personale scolastico all'impugnazione: "Possibili pregiudizi indicati in termini meramente ipotetici"

Sono andati davanti al Tar per chiedere l’annullamento degli accorpamenti degli istituti comprensivi per il prossimo anno scolastico. Una serie di cittadini, genitori degli alunni, insegnanti e personale Ata si è schierata contro la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Fra questi anche cittadini della provincia di Lucca cha hanno impugnato le delibere di fusione del comprensivo Martiri di Sant’Anna di Stazzema con il comprensivo di Seravezza e del comprensivo Puccini di Pescaglia con il comprensivo Lucca Quinto.

Il ricorso è stato basato sulla presunta violazione del decreto interministeriale 127 del 30 giugno del 2023 che, secondo i cittadini e i loro legali, imporrebbe di salvaguardare istituzioni scolastiche dei comuni montani. Inoltre il ricorso è stato presentato per “cecesso di potere, illogicità e contraddittorietà delle delibere regionali impugnate” per aver inserito nel provvedimento proprio i comuni montani e questo nonostante la contrarietà agli accorpamenti della Provincia di Lucca intesa come ente e come consiglio provinciale. Terzo e quarto motivo di ricorso il vizio di “eccesso di potere, manifesta illogicità e irrazionalità” per la delibera in cui si prevede da parte della Regione di utilizzare il criterio del numero più basso di alunni senza escludere le istituzioni dei comuni montani e per un’ulteriore delibera in cui sarebbe stabilito il criterio di tutelare le istituzioni scolastiche delle aree interne e periferiche.

I ricorrenti hanno poi evidenziato le conseguenze dannose degli accorpamenti derivanti dalla governance unica, dalla presenza di un unico consiglio di istituto senza aumento del numero dei componenti e dalla graduatoria unica per docenti e personale Ata con una conseguente riduzione dell’organico di diritto.

Il Tar ha confermato quando già espresso in sede cautelare, ovvero l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti. “Essi, infatti – scrive il Tar – costituiti da personale scolastico, genitori di alunni, alunni maggiorenni, genitori componenti i diversi consigli d’istituto, non risulta che possano subire alcun concreto pregiudizio dagli atti impugnati, questi ultimi volti a determinare una riorganizzazione della rete scolastica sul piano amministrativo”.

“Nel caso di specie – aggiunge il tribunale amministrativo – i lamentati pregiudizi che deriverebbero dagli accorpamenti disposti dalla Regione Toscana sono paventati dagli odierni ricorrenti in termini meramente ipotetici ed in maniera apodittica, e in ogni caso non sussistono; dagli accorpamenti infatti – come ben chiarito anche dalla Corte Costituzionale – a parte le conseguenze dirette che si producono sulla dirigenza scolastica, non deriva alcuna riduzione o soppressione del servizio erogato, rimanendo sostanzialmente inalterata l’offerta formativa”.

La sentenza è stata emessa nella camera di consiglio dello scorso 12 luglio e recentemente pubblicata a firma del presidente del collegio Riccardo Giani e dei consiglieri Giovanni Ricchiuto e Nicola Fenicia, che della sentenza è anche estensore.

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