Sforamento dei limiti per polveri sottili e monossido di azoto e ozono, niente risarcimento (per ora) ai cittadini

Il Tar respinge il ricorso di Codacons, Aidma e 1024 persone contro il ministero dell’ambiente. Per quello contro Regioni e Comuni deciderà il giudice ordinario
Richiesta di risarcimento danni a ministeri, Regioni e Comuni per lo sforamento dei limiti per le polveri sottili e per il monossido di azoto e di ozono, il caso arriva sul tavolo del giudici amministrativo. E parte della vicenda avrà anche un secondo round dal giudice ordinario.
Ci sarà, insomma, un altro appuntamento del ricorso proposto dalle associazioni Codacons e Associazione italiana per i diritti del malato e da 1024 persone contro ministero della salute e dell’ambiente, Regioni e alcuni Comuni fra cui, in Toscana, quello di Lucca.
Il Tar del Lazio, seconda sezione, in una lunga sentenza ha diviso in due la trattazione della causa. Innanzitutto riconoscendosi legittimata a trattarla solo per quanto riguarda il ricorso contro il ministero dell’ambiente. In questo senso, dopo aver escluso dalla causa le due associazioni, per difetto di legittimazione attiva, ha respinto la richiesta risarcitoria dei privati (2mila euro a testa per ciascun ricorrente la richiesta dell’avvocato Carlo Rienzi). Il motivo sta nel fatto, fra gli altri, che nella richiesta “nessuno dei ricorrenti persone fisiche lamenta una concreta lesione del diritto alla salute, e tenuto conto del fatto che il danno non patrimoniale di cui si chiede il risarcimento è il cosiddetto patema d’animo individualmente sofferto per “paura di ammalarsi” ciascun ricorrente avrebbe dovuto fornire una concreta, individualizzata e circostanziata allegazione ed enunciazione del proprio specifico patema, nonchè dell’incidenza che esso ha avuto sulla sua sfera individuale e relazionale”. Il rischio, secondo il tribunale amministrativo, insomma, è quella del “risarcimento a pioggia” senza che si tenga conto della situazione del singolo danneggiato, cui comunque speteterebbe l’onere della prova.
Dubbi del tribunale amministrativo anche in ordine all’an della condotta lesiva. Secondo il Tar, infatti, le normative comunitarie invocate in materia di inquinamento atmosferico non attribuiscono ai singoli diritti individuali direttamente azionabili davanti al giudice nazionale.
Sulla domanda di risarcimento danni nei confronti di tutte le amministrazioni diverse dal ministero dell’ambiente (ministero della salute, Regioni, Comuni) deciderà il giudice ordinario, visto che il Tar l’ha dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quanto al ricorso contro il ministero dell’ambiente il rigetto del Tar comporta anche la refusione delle spese di giudizio, in solido per tutte le parti ricorrenti, in misura pari a mille euro per ogni amministrazione costituitasi in giudizio.