Esproprio per il sottopasso ferroviario, respinto dal Tar il ricorso dell’azienda

19 dicembre 2023 | 10:56
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Esproprio per il sottopasso ferroviario, respinto dal Tar il ricorso dell’azienda

La società a cui sono stati occupati i terreni aveva chiesto il risarcimento dei danni, per i giudici il ricorso è inammissibile

Si è compiuta davanti al tribunale amministrativo un’altra tappa del contenzioso che vede di fronte Officina delle Arti Srl e Provincia di Lucca per gli espropri relativi alla realizzazione del sottopasso ferroviario con soppressione del passaggio a livello di Diecimo. Una vicenda che risale ai primi anni Novanta e che ancora non ha visto un suo compimento definitivo.
Secondo quanto ricostruito davanti alla sezione Quarta del Tar lo scorso 14 dicembre la Provincia di Lucca per realizzare l’opera ha occupato con il cantiere alcuni terreni, originariamente a scopo industriale, di proprietà della ricorrente, senza mai concludere il procedimento di esproprio. A confermare ciò, a 30 anni di distanza, è lo stesso ente di Palazzo Ducale che ha dichiarato in una relazione depositata al giudice che “il procedimento relativamente ai terreni oggetto di contenzioso non risulta concluso con un formale provvedimento di acquisto del bene” e che “non sono in corso procedimenti… per l’acquisizione delle aree, vista anche la possibilità per la pubblica amministrazione di divenire proprietaria a titolo oroginario dell’immobile per usucapione”.

Da parte sua Officina delle Arti ha chiesto al Tar il risarcimento di tutti i danni “subiti per effetto dell’illegittima occupazione dei terreni di sua proprietà ed a causa della realizzazione dell’opera pubblica in questione, danni stimati in complessivi 45825 euro”.
Nella sua decisione il Tar si basa sul Testo unico delle leggi di pubblica utilità, in particolare l’articolo 42-bis. La legge impone, in caso di occupazione sine titulo, la scelta all’amministrazione fra l’acquisizione del bene e la sua restituzione. In caso di inerzia dell’amministrazione il giudice amministrativo può nominare il commissario ad acta.

Nella causa trattata davanti al Tar, però, la ricorrente ha chiesto solamente il risarcimento dei danni conseguente all’illegittima procedura ablativa di immobili di sua proprietà, senza chiedere la condanna della Provincia di Lucca all’attivazione della procedura volta all’eventuale adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis del testo unico sugli espropri al fine di conseguire le relative spettanze economiche. Per questo al giudice amministrativo non è rimasto che dichiarare il ricorso inammissibile. La società, a questo punto, può decidere di instaurare un nuovo giudizio basandosi sulle corrette basi giuridiche per ottenere quanto le spetta. Ma i tempi si allungano.