Presunta calunnia all’ex sindaco Puglia, il tribunale rigetta la richiesta di risarcimento a Coltelli e Massari

Alla base della richiesta un esposto del 2018 che aveva ad oggetto attività dell'allora primo cittadino. Il Comune: "Richieste respinte solo perché prescritte"

Il tribunale di Lucca con sentenza 944/2022 del 30 settembre ha rigettato le richieste risarcitorie avanzate da Mario Puglia e dal Comune di Vagli Sotto nei confronti di due cittadini di Vagli, il segretario comunale del Pd Enzo Coltelli ed il sindacalista Ccgil Michele Massari, condannando peraltro l’ente al pagamento delle spese legali. Il Comune di Vagli precisa subito: “Domande risarcitorie respinte perché il diritto al risarcimento per i danni subiti per effetto delle condotte di Massari e Coltelli si sarebbe prescritto per decorso di troppo tempo”.

I fatti risalgono al 2018 quando Mario Puglia in proprio e nella sua qualità di sindaco del Comune di Vagli Sotto, citavano in giudizio i due cittadini chiedendo loro di essere risarciti, adducendo che da parte degli stessi fosse stata posta in essere un’attività calunniosa rappresentata dall’aver sottoscritto nel 2008 un esposto avente ad oggetto attività poste in essere dall’ex primo cittadino.

Assistiti dall’avvocato Alessandro Massari, Enzo Coltelli e Michele Massari hanno contestato fermamente la calunniosità del loro operato eccependo tra le altre la prescrizione delle avverse pretese, tesi accolta dal tribunale di Lucca che ha per tale ragione rigettato le richieste di Puglia e del Comune di Vagli.

“È questo il secondo processo che subisco in relazione all’esposto da me sottoscritto nel 2008 – dichiara Enzo Coltelli – il primo intentato dalla Nuova Asbuc di Vagli Sotto nel 2017, quando anche alla presidenza di tale ente vi era Mario Puglia, ha visto concludersi il primo grado di giudizio, con sentenza 45 del 2022 all’inizio dell’anno con pronuncia sfavorevole all’ente in cui il Giudice di prime cure si è espresso sulla non calunniosità di tale esposto. Anche con questa seconda pronuncia 944 2022 relativa all’ulteriore causa stavolta intentata in proprio da Puglia e dal Comune di Vagli Sotto il giudice ha ritenuto di rigettare le richieste delle parti attrici. C’è rabbia per la sofferenza patita e soddisfazione per l’ennesima vittoria. Ora non resta che attendere l’eventuale appello”.

L’amministrazione comunale di Vagli precisa che “il tribunale civile di Lucca ha rigettato le domande risarcitorie formulate dal Comune e dall’allora sindaco, Mario Puglia, anche in proprio, nei confronti di Michele Massari e Enzo Coltelli, non perché le medesime fossero infondate nel merito, ma perché – si legge in una nota – secondo la tesi sposata dal giudice di primo grado, il diritto al risarcimento per i danni subiti per effetto delle condotte di Massari e Coltelli si sarebbe prescritto per decorso di troppo tempo. Il Comune e l’allora Sindaco Puglia avevano chiesto la condanna di Massari e Coltelli ai danni patiti per effetto, soprattutto, della sottoscrizione di un esposto di denuncia rispetto alla attività amministrativa comunale, che contribuì all’instaurazione di un processo penale avente ad oggetto l’intera carriera politica ed i vari incarichi di natura amministrativa del Puglia”.

“Il processo, che paralizzò o, comunque – si legge nella nota – rese oltremodo difficile la vita amministrativa e privata degli attori, si concluse con la sentenza 1776/2015, pronunciata dal tribunale penale di Lucca, che riconobbe l’infondatezza di tutte le accuse mosse all’imputato e rigettò ogni domanda svolta dalle parti civili contro il Comune di Vagli di Sotto. E, dopo la sentenza, il Comune e Puglia ritennero di chiamare in sede civile Massari e Coltelli a rispondere delle proprie condotte e a risarcire i danni patiti. Ebbene, il tribunale, con la sentenza di primo grado del 30 settembre, ha ritenuto non già che la domanda sia sostanzialmente infondata, ma che la richiesta andava fatta subito dopo aver conosciuto le carte del procedimento penale, senza attendere la sentenza di assoluzione. Si legge infatti nella decisione che “ l’esposto asseritamente calunnioso è stato sottoscritto il 29 novembre 2008 e la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari risale al 23 gennaio 2009, ed è perciò da tale ultima data che può, tutt’al più, farsi decorrere il termine prescrizionale di sei anni. Ordunque, se le missive con cui è stata richiesto il risarcimento del danno risalgono al 14 febbraio e al 22 dicembre 2017, visto il termine prescrizionale di sei anni e l’assenza di una valida interruzione del decorso dei termini medesimi, il diritto al risarcimento e la relativa azione sono da considerarsi prescritti. E ha conseguentemente ritenuto, contro la richiesta dei convenuti Massari e Coltelli, che giammai l’azione possa considerarsi temeraria e meritevole di sanzione. L’amministrazione valuterà l’appello contro questa decisione che riguarda solo la questione preliminare della prescrizione, nel fermo convincimento che è corretto, prima di agire giudizialmente nei confronti di chicchessia per dichiarazioni o affermazioni accusatorie, attendere la sentenza di assoluzione che dimostri con certezza la calunniosità delle dichiarazioni rese”.