Conguaglio da 8mila euro nella bolletta del gas, Corte d’Appello dà torto alla compagnia

Una donna toscana ha deciso di resistere in giudizio ed ha avuto ragione anche in secondo grado
Conguaglio da 8mila euro per bollette del gas “per un’anomalia tecnica”.
Una donna toscana all’apertura della raccomandata avrà avuto un sobbalzo sia per la cifra sia perché era sicura di aver pagato tutte le bollette precedenti. Ma soprattutto, stavolta, a differenza dei normali conguagli che a volte vengono mandati per arrotondamento delle precedenti fatture, la causale “anomalia tecnica” non convince la donna che vuole vederci chiaro.
Inutili le proteste e le richieste di chiarimenti con la nota compagnia di vendita di gas e luce che nel 2017 chiede e ottiene dal tribunale un decreto ingiuntivo nei suoi confronti per il mancato pagamento del conguaglio. A quel punto la donna insieme al suo legale decide di impugnare il decreto ingiuntivo perché è sicura che c’è qualcosa che non va in quella misteriosa anomalia proprio perché altrimenti le avrebbero fornito spiegazioni.
Tra ricorsi e appelli ieri (1 settembre) la sentenza della corte d’Appello di Firenze che ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la nota compagnia nazionale di gas e luce a pagare le spese legali e di giudizio. Si legge infatti in sentenza: “Dunque, è l’impresa venditrice di energia e gas che deve dimostrare l’esistenza del proprio – ulteriore – credito soprattutto in un caso come quello in esame, in cui la consumatrice aveva pagato regolarmente le bollette ricevute, salvo vedersi recapitare richieste di pagamento per conguagli unilateralmente determinati, peraltro in ritardo per un’asserita e non meglio specificata anomalia tecnica. Il tecnico del tribunale, infatti, esaminati gli atti, ha potuto evidenziare che dopo il cambio del contatore il consumo di gas è salito in modo vertiginoso e sicuramente atipico, forse a causa di una anomalia dell’impianto con perdite del gas o mal funzionamento del contatore installato, elemento in merito al quale la società non ha dedotto alcunché, né, come visto sopra, ha dimostrato il corretto funzionamento dell’impianto. Le spese legali seguono la soccombenza e, stante l’ammissione dell’attrice-opponente al gratuito patrocinio, si dispone il pagamento da parte della opposta direttamente allo Stato”.
La donna avendo un reddito inferiore a 12mila euro aveva infatti usufruito del gratuito patrocinio, e ora può tirare un bel sospiro di sollievo.