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La pensione di reversibilità ora spetta anche ai nipoti maggiorenni, via libera dopo ricorsi dalla Toscana

17 aprile 2022 | 18:03
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La pensione di reversibilità ora spetta anche ai nipoti maggiorenni, via libera dopo ricorsi dalla Toscana

La Corte costituzionale allarga la platea dei beneficiari

Pensione di reversibilità, la corte Costituzionale allarga la platea dei beneficiari. Lo scorso anno la suprema corte di Cassazione aveva invocato l’illegittimità costituzionale del dpr 818 del 1957 nella parte in cui non includeva tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Per un anno tutti i ricorsi simili, tra le corti d’Appello di Napoli, Firenze, Roma e Milano, sono rimasti bloccati in attesa delle decisioni dei giudici delle leggi che nei giorni scorsi hanno depositato la sentenza con le relative motivazioni e hanno dichiarato incostituzionale la parte della norma che non includeva tra i beneficiari delle reversibilità anche i nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro che dipendevano economicamente dal nonno o dalla nonna deceduti e titolari di pensioni Inps. Per i nipoti minorenni o per i minori affidatari era già così. D’ora in poi anche i nipoti maggiorenni, con i requisiti sopra citati, potranno godere della reversibilità. La Cassazione adesso potrà rinviare alle diverse corti d’Appello le cause per il prosieguo dei processi di merito che a loro volta provengono da diverse città della Toscana e della Campania e di altre regioni. I dati dei ricorrenti originari sono ovviamente oscurati per motivi legati alla privacy. Scrive infatti la corte Costituzionale in sentenza: “È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.

Ulteriore profilo, codesto, di irragionevolezza della disposizione in esame. Né vale, come fa la difesa erariale, argomentare l’esclusione alla stregua del rilievo della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età) e della (in astratto) più lunga durata dell’aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza non è dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 38 del dpr 818 del 1957, per violazione dell’articolo 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati”. Il caso è chiuso, e l’articolo di legge è stato dunque abrogato perché incostituzionale per cui ora le varie cause pendenti nei tribunali toscani e italiani potranno proseguire nella direzione indicata dalla Consulta. Il legislatore nel frattempo dovrà adeguarsi con una norma ad hoc per colmare il vulnus normativo che intanto sarà sanato dalle decisioni dei vari giudici di merito in tutte la cause simili.