Precipita con l’auto dal ponte senza barriere, il Comune condannato a risarcire l’automobilista di 300mila euro

Il Tar dispone il pagamento entro 60 giorni per l’incidente avvenuto nel 2011
Era finito con l’auto giù da un ponte che era privo di barriere adeguate e ora dovrà essere risarcito. Il Comune di Bagni di Lucca ha 60 giorni di tempo per pagare o un commissario ad acta si insedierà per provvedere direttamente al bonifico. Le somme dovute all’Inail, che ha risarcito un uomo che stava per andare a lavoro, vittima di un gravissimo incidente a causa della mancanza di protezioni a norma sul tratto di strada comunale all’altezza di un ponte, corrispondono a 297.289 euro, oltre rivalutazione ed interessi legali, e circa 17mila euro di spese legali.
Così ha stabilito il Tar di Firenze sul giudizio di ottemperanza avviato dall’Inail e interamente accolto. Si legge infatti in sentenza: “Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ordina al Comune di Bagni di Lucca di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Nomina fin d’ora, in caso di persistente inadempimento, il Prefetto di Lucca come commissario ad acta che si sostituirà al Comune intimato negli adempimenti contabili necessari a soddisfare la pretesa azionata. Il tutto con facoltà di delega”.
I giudici hanno condannato il Comune anche ad altre 3mila euro di spese di lite. Insomma una disfatta economica su tutta la linea. Il Comune aveva chiesto al Tar il differimento a un anno del pagamento perché nel frattempo ha proposto azione di rivalsa nei confronti della compagnia di assicurazione municipale. Ma per il Tar sostiene che “l’istanza non può tuttavia essere accolta in quanto i presupposti per il radicamento della azione di ottemperanza sono tutti sussistenti e il giudizio in essere non riguarda il rapporto controverso ma una controversia affatto diversa il cui esito non può in alcun modo ripercuotersi sull’obbligo di dare esecuzione al giudicato”.
La suprema corte di Cassazione aveva accolto i ricorsi dell’uomo e dell’Inail condannando il Comune di Bagni di Lucca a risarcire i danni subiti dal ricorrente che il 3 febbraio del 2011, mentre stava andando a lavorare, aveva perso il controllo della sua vettura a causa della presenza di fondo ghiacciato sulla strada comunale ed era precipitato da un ponte risultato privo di idoneo parapetto e protezione. Nel giudizio di merito era infatti emerso che la barriera posta al ciglio della strada sul ponte dove è avvenuto l’incidente, dalle conseguenze e dai postumi ritenuti gravi per l’uomo dalle perizie mediche effettuate, vivo per miracolo, non era idonea per i giudici di Piazza Cavour a contenere un impatto anche a basse velocità, oltre che non rispettosa delle più recenti norme di sicurezza. In mancanza di prova circa una condotta di guida imprudente della vittima, la responsabilità ricade in questi casi sempre sulla pubblica amministrazione. Da quella condanna definitiva ora l’ordine ad ottemperare da parte del Tar. Una stangata per il Comune che adesso dovrà pagare e provare poi, successivamente, a rivalersi sull’assicurazione nel procedimento già in corso.