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Gestione della biblioteca comunale di Borgo a Mozzano, Tar annulla la gara per l’affidamento

16 giugno 2021 | 21:30
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Gestione della biblioteca comunale di Borgo a Mozzano, Tar annulla la gara per l’affidamento

Stop alla aggiudicazione alla Srl Innovative Multiservice: irregolare l’avvalimento di una cooperativa sociale per rientrare nei requisiti richiesti

Annullata dai giudici amministrativi l’aggiudicazione della gara d’appalto indetta dal Comune di Borgo a Mozzano per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale.

Il bando prevedeva la gestione delle attività per 36 mesi con una base d’asta di circa 75mila euro. La Cooperativa Le Macchine Celibi  ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Borgo a Mozzano per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, e ha impugnato l’aggiudicazione della stessa in favore della Srl Innovative Multiservice avvenuta lo scorso mese di dicembre.

Secondo i giudici del Tar che hanno accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione della gara, però, Innovative Multiservice, non avendo i requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara, ha stipulato un contratto di avvalimento con la cooperativa sociale Microstoria contenente l’impegno di quest’ultima a mettere a sua disposizione le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto le quali consisterebbero nelle attività di promozione e coordinamento laboratori di lettura rivolti ad un pubblico adulto, bambini e giovani, di comunicazione strategica finalizzata all’ottenimento della massima visibilità delle attività organizzate sul territorio, di grafica pubblicitaria finalizzata alla promozione delle iniziative programmate.

“Ritiene il Collegio che il contenuto del predetto contratto non sia idoneo ad integrare i requisiti previsti dall’articolo 89 comma 1 del decreto legislativo 50/2016 non recando la specificazione delle risorse messe a disposizione della impresa ausiliata”. Nel caso di specie, secondo il Tar, il contratto allegato alla offerta della aggiudicataria si limita a prevedere la elencazione delle attività che dovrebbero essere oggetto di supporto ausiliata ma tace del tutto sulla qualità e la quantità delle risorse umane e materiali a tale fine destinate, impedendo così qualsivoglia forma di controllo oggettivo dell’effettivo trasferimento delle stesse ad integrazione dei requisiti di cui essa risultava carente. “La domanda di annullamento della aggiudicazione deve, quindi – dice il giudice – essere accolta”.